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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 3093 del 10/02/2020

La notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal REGINDE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934– presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Sez .6, 23/05/2019, n. 14140; Sez. 1, 18/01/2019, n. 1411)