Attenzione per i giudici tributari è giuridicamente inesistente l’avviso di accertamento che vi sia stato notificato con modalità ordinarie (non con la posta elettronica) sprovvisto della firma autografa del Dirigente o di un suo delegato e recante la dicitura “firmato digitalmente”.
Ciò in considerazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, nel quale è previsto che l’avviso di accertamento debba essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Considerando, dunque, la sottoscrizione elemento essenziale dell’atto ‒ e che secondo i principi generali ‒ una tale omissione dovrebbe condurre all’inesistenza dello stesso ‒ capace inoltre di riflettersi sull’atto di notifica ‒ e non già ad un’invalidità sanabile se non eccepita entro il primo grado.
Ne consegue che la notifica con modalità tradizionali di una copia analogica dell’atto di accertamento redatto digitalmente è viziata da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione autografa. Infatti, la stampa della locuzione “firmato digitalmente” apposta sulla copia analogica non permette di superare la suddetta nullità in quanto ritenuta inidonea e priva di effetti negli accertamenti notificati secondo rito ordinario. In sostanza l’Ente impositore, avendo scelto di notificare l’avviso di accertamento con la modalità cartacea avrebbe dovuto «consegnare una copia con sottoscrizione autografa» del funzionario responsabile, ossia il «Capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Tale regime di invalidità si ritiene applicabile anche nel caso di attestazione di conformità della copia cartacea con il documento originale digitale sottoscritta da un funzionario dell’Ente impositore.