Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 – convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
L’informatizzazione del processo continua. All’art. 29 si prevede che, nell’ambito del contenzioso tributario, «gli enti impositori, gli agenti di riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/97, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituiti in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare ogni atto processuale successivo alla costituzione in giudizio esclusivamente con le modalità telematiche previste del decreto ministeriale n. 163 del 23 dicembre 2013 e successivi decreti attuativi».
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ’art. 16, 1° comma, n. 4
Che ha a esteso l’obbligo di deposito e di notifica telematica a tutti gli atti processuali
Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82