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SENTENZA COMMISSIONI TRIBUTARIE n. 56 del 20/01/2020

L’Ufficio poteva operare la notifica a mezzo p.e.c. di un atto sottoscritto digitalmente ma, avendo optato per la notifica in via ordinaria, doveva consegnare una copia con sottoscrizione autografa. La conseguenza è quella prevista dal terzo comma dell’art. 42 D.P.R. 600/1973, vale a dire la nullità dell’atto. Questa Commissione ritiene di aderire alle sentenze delle Commissioni di merito che hanno concluso per ritenere giuridicamente inesistente l’avviso di accertamento notificato in via ordinaria sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato e recante la dicitura “firmato digitalmente” (CTP Pescara n. 926/01/2017; CTP Treviso n. 55/01/2018; CTP Salerno depositata il 14.5.2018; CTR Piemonte n. 842/4.7.2019).